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Tassa di soggiorno in Trentino, prima scadenza del 2016. Chi deve pagare: il Vademecum

Malé - Lunedì 18 gennaio è l'ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione telematica per l'imposta provinciale di soggiorno relativamente al bimestre novembre-dicembre 2015. Gli operatori del settore ricettivo sono stati contattati da Trentino Riscossioni ed hanno ricevuto le credenziali di accesso al portale "pagosemplice" attraverso il quale è facile compilare e trasmettere la dichiarazione.

Il pagamento dell'imposta incassata da ciascun operatore va effettuato entro il 16 febbraio.
Le indicazioni relative a tutti gli adempimenti sono consultabili sul sito http://www.trentinoriscossionispa.it/ nella sezione dedicata "imposta di soggiorno".

IL VADEMECUM
La Provincia Autonoma di Trento ha istituito l'imposta provinciale di soggiorno a decorrere dal 1° novembre 2015 allo scopo di garantire al turista elevati standard di servizi ed ha approvato il regolamento di esecuzione (art. 16 bis della Legge Provinciale 11 giugno 2002, n. 8 e D.P.P. 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg).Pejo

CHI DEVE PAGARE L'imposta provinciale di soggiorno è a carico di coloro che alloggiano, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, nelle seguenti strutture: 1. ricettive alberghiere previste dall’articolo 5 della Legge provinciale 15 maggio 2002 n° 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002) • alberghi, • alberghi garnì, • residenze turistico alberghiere, • villaggi alberghieri; 2. ricettive extralberghiere previste dall’articolo 30 della Legge provinciale 15 maggio 2002 n° 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002) • esercizi di affittacamere; • esercizi rurali, • bed & breakfast, • case e appartamenti per vacanze, • ostelli per la gioventù, • case per ferie, • alberghi diffusi; 3. ricettive all'aperto previste dall'articolo 3 e 23 della legge provinciale 4 ottobre 2012 n° 19 (legge provinciale sui campeggi 2012) • campeggio, • campeggio-villaggio; • campeggi parco per vacanze. 4. esercizi di agriturismo previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001); 5. rifugi escursionistici previsti dall'art. 23 della legge provinciale 15 marzo 1993 n° 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993);
L'imposta dovrà essere versata dall'ospite al gestore della struttura ricettiva entro l'ultimo giorno di permanenza presso la stessa.

CHI NON DEVE PAGARE Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno: • i minori fino al compimento del 14° anno di età; • i soggetti che effettuano terapie presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, ubicate in provincia di Trento; • gli accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere di cui al punto 2 nella misura di un accompagnatore per paziente; • operatori della protezione civile, vigili del fuoco e personale appartenente alle forze di polizia e alle forze armate che alloggiano nelle strutture per esigenze di servizio; • i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolte presso le strutture ricettive; • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza.

Affinché l'esenzione possa essere applicata i soggetti sopra indicati, fatta eccezione per i minori di anni 14, devono autocertificare la sussistenza dei requisiti compilando l'apposito modulo reso disponibile dal gestore e disponibile nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A. all’indirizzo http://www.trentinoriscossionispa.it, nella sezione dedicata all’imposta di soggiorno.

CHI SI RIFIUTA DI PAGARE I soggetti che, tenuti al pagamento dell’imposta di soggiorno, si rifiutino di versarla al gestore della struttura ricettiva o la versino in modo insufficiente o tardivo sono passibili di recupero dell’imposta aumentata della sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n°471.
In caso di rifiuto al pagamento il gestore dovrà indicare nella comunicazione i nominativi ed i dati relativi dell’ospite utilizzando l’apposito modulo, disponibile nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A. all’indirizzo http://www.trentinoriscossionispa.it, nella sezione dedicata all’imposta di soggiorno.

TARIFFE La misura dell’imposta è determinata dal regolamento di esecuzione secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia di struttura ricettiva.

L’imposta è determinata per ogni pernottamento come di seguito riportato. La misura dell’imposta applicabile in ciascuno degli ambiti turistici, può essere incrementata rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo di 2,50 euro per pernottamento. Per conoscere gli eventuali incrementi è possibile consultare il sito web di Trentino Riscossioni S.p.A. all’indirizzo http://www.trentinoriscossionispa.it, nella sezione dedicata all’imposta di soggiorno.

ADEMPIMENTI DEI GESTORI
L’imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia Autonoma di Trento ed è incassata dai gestori delle strutture ricettive che assumono il ruolo di sostituto di imposta ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n. 600/1973. I gestori delle strutture ricettive non sono tenuti al versamento dell’imposta nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta non abbia provveduto al pagamento.
I gestori sono tenuti alla rendicontazione nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

Tipologia struttura Classificazione Imposta
Esercizi alberghieri: alberghi; alberghi garnì; residenze turistico alberghiere; villaggi alberghieri
1 stella - 2 stelle € 0.70
3 stelle – 3 stelle superior € 1.00 4 stelle – 4 stelle superior – 5 stelle € 1.30
Esercizi extra alberghieri: esercizi di affittacamere; esercizi rurali; bed & breakfast; case e appartamenti per vacanze (CAV); ostelli per la gioventù; case per ferie; alberghi diffusi.
- € 0.70
Strutture ricettive all’aperto: campeggio; campeggiovillaggio, campeggi parco per vacanze
- € 0.70
Agriturismi. - € 0.70
Rifugi escursionistici. - € 0.70

La violazione degli obblighi di rendicontazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro. I gestori sono tenuti ad assolvere i sotto elencati adempimenti. Informare i clienti I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri ospiti dell’applicazione e della misura dell’imposta provinciale di soggiorno, dei termini e delle modalità di versamento e delle esenzioni.

Le informazioni sono rese note agli ospiti anche mediante la loro pubblicazione su sito internet e la loro esposizione, in luogo visibile, all'interno della struttura ricettiva Il documento informativo, tradotto in varie lingue, è disponibile nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A. all’indirizzo http://www.trentinoriscossionispa.it, nella sezione dedicata all’imposta di soggiorno. Richiedere il pagamento dell’imposta e rilasciare quietanza al cliente Il gestore richiederà all'ospite il pagamento dell'imposta commisurata alla tipologia di struttura ricettiva e rilascerà quietanza di pagamento.

La quietanza di pagamento dell'imposta sarà costituita da ricevuta nominativa non fiscale oppure l'importo dell'imposta potrà essere riportato direttamente nella fattura o ricevuta fiscale rilasciata all'ospite indicandolo come operazione fuori campo applicazione IVA. Richiedere documentazione al cliente esente Nel caso di soggetti non tenuti al pagamento il gestore, fatta eccezione per i minori di 14 anni, deve far compilare all’ospite un apposito modulo, disponibile nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A. all’indirizzo http://www.trentinoriscossionispa.it, nella sezione dedicata all’imposta di soggiorno.

Il gestore dovrà conservare, per cinque anni, presso la struttura ricettiva i modelli di autocertificazione prodotti dagli ospiti.

Per quanto concerne l’applicazione dell’esenzione relativa ai minori di 14 anni il gestore della struttura ricettiva si avvale dei dati identificativi delle persone alloggiate raccolti e comunicati all’autorità di pubblica sicurezza ed in fase di verifica della corretta applicazione dell’esenzione li rende disponibili a Trentino Riscossioni S.p.A. a richiesta della stessa. Comunicare i pernottamenti Il gestore è tenuto a comunicare a Trentino Riscossioni S.p.A: • il numero dei pernottamenti per i quali l'imposta è dovuta; • il numero dei pernottamenti esclusi; • il numero dei pernottamenti esenti; • l’imposta dovuta e incassata; • nominativi dei soggetti che non hanno versato l'imposta con i relativi dati. La comunicazione dei dati di cui sopra deve essere presentata dal gestore della struttura ricettiva per via telematica utilizzando il portale PagoSemplice messo a disposizione da Trentino Riscossioni SpA e raggiungile al sito:https://www.pagosemplice.trentinoriscossionispa.it.

Per ulteriori dettagli sulle procedure di comunicazione è disponibile un manuale tecnico nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A. all’indirizzo http://www.trentinoriscossionispa.it, nella sezione dedicata all’imposta di soggiorno.
Nel caso di mancato funzionamento delle procedure telematiche il gestore potrà effettuare la comunicazione su supporto cartaceo utilizzando il modello apposito che potrà essere inviato con le seguenti modalità: • direttamente o per posta raccomandata al seguente indirizzo: Trentino Riscossioni s.p.a Via Romagnosi 11 A – 38122 Trento; • invio tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it
La comunicazione deve essere presentata: • entro il 16 maggio per i soggiorni in cui l'ultimo giorno di permanenza rientra nel periodo 1 gennaio – 30 aprile (I° quadrimestre) • entro il 16 settembre per i soggiorni in cui l'ultimo giorno di permanenza rientra nel periodo 1 maggio– 31 agosto (II° quadrimestre) • entro il 16 gennaio per i soggiorni in cui l'ultimo giorno di permanenza rientra nel periodo 1 settembre – 31 dicembre (III° quadrimestre)
Il gestore di più strutture ricettive provvede ad effettuare una comunicazione per ogni struttura ricettiva. La comunicazione deve essere presentata anche se nei periodi sopra indicati non ci sono stati pernottamenti. Riversare l’imposta riscossa L’imposta è riversata dal gestore della struttura ricettiva a Trentino Riscossioni S.p.A. entro il 16 del mese successivo a quello di comunicazione dei pernottamenti con le seguenti modalità: • pagamento attraverso SEPA DIRECT DEBIT (addebito sul conto corrente) • pagamento attraverso BOLLETTINO BANCARIO FRECCIA; • pagamento attraverso carta di credito tramite PORTALE PAGOSEMPLICE • pagamento attraverso account PAYPAL tramite PORTALE PAGOSEMPLICE
QUADRIMESTRE COMUNICAZIONE ENTRO
RIVERSAMENTO ENTRO 01/01-30/04 I quadrimestre 16/05 16/06 01/05-31/08 II quadrimestre 16/09 16/10 01/09-31/12 III quadrimestre 16/01 16/02
Il gestore di più strutture ricettive provvederà ad effettuare un riversamento per ogni struttura ricettiva

L’omesso, insufficiente o tardivo riversamento dell’imposta da parte del gestore comportano l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

RIMBORSI Il soggetto passivo e il sostituto di imposta possono richiedere a Trentino Riscossioni S.p.A. il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta provinciale di soggiorno entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. . Sulle somme da rimborsare spettano dalla data di presentazione dell’istanza gli interessi di cui all’articolo 1284 del codice civile calcolati nella misura pari al tasso vigente per ciascuna annualità interessata dal rimborso.

L’istanza di rimborso deve essere presentata a Trentino Riscosioni S.p.A. utilizzando gli appositi modelli disponibili nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A. all’indirizzo http://www.trentinoriscossionispa.it, nella sezione dedicata all’imposta di soggiorno.

Ultimo aggiornamento: 16/01/2016 13:52:08
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