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Giovedì, 30 giugno 2022
Ex Selca di Berzo Demo, il commissario ordina: "Piano smaltimento entro 30 giorni"
Berzo Demo - Ci voleva il commissario prefettizio per avviare la bonifica dell'ex Selca? E' quanto si chiedono i cittadini di Berzo Demo (Brescia) e della Valle Camonica dopo la pubblicazione dell'ordinanza 13 del 2022 firmata dal commissario prefettizio, Anna Frizzante, che impone alla curatela dell'ex Selca di presentare in 30 giorni il piano di bonifica ex Selca. L'ordinanza è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Berzo Demo.
Il commissario scrive: "Alla proprietà delle aree ex Selca S.p.A., in persona dell’Amministratore Unico;
in solido tra loro, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati e allo smaltimento/recupero degli stessi, previa presentazione di idoneo piano di rimozione/recupero/smaltimento degli stessi, da trasmettere alla scrivente Amministrazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente ordinanza".
Ecco il testo integrale dell'ordinanza 13/2022
Premesso che:
? La società Selca S.p.A. ha svolto operazioni di stoccaggio e trattamento finalizzate al recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dal 1998 al 2010 nell’impianto situato in località Forno Allione nel Comune di Berzo Demo;
? L’area ha presto manifestato gravi problemi legati alla gestione dei rifiuti e alla presenza di inquinanti. Successivamente, il Comune ha ingiunto a Selca S.p.A. di procedere all’effettuazione delle analisi e del piano di caratterizzazione dei rifiuti presenti e si prescriveva che “al termine della fase di analisi dovrà essere prodotto il
piano di smaltimento/recupero” (ordinanze n. 22 e 23/2010) e la Regione ha rinnovato l’AIA prescrivendo l’allontanamento dei rifiuti pericolosi (2010);
? Il 14 giugno 2010 Selca S.p.A. è stata dichiarata fallita ed il dott. Ducoli ne è stato nominato curatore;
? In data 29 giugno 2010 il Sindaco del Comune di Berzo Demo ha notificato al curatore fallimentare “per gli adempimenti di competenza” le ordinanze n. 22 e 23/2010, “restando in attesa di conoscere la Vostra determinazione in ordine all’adempimento dell’ordinanza”;
? Ne è seguito un lungo iter procedimentale che ha coinvolto gli enti competenti, oltre al Comune, Regione Lombardia, Provincia di Brescia e ARPA, nel corso del quale, tra l’altro:
(i) il Comune con ordinanza contingibile e urgente del sindaco n. 2 del 12 marzo 2014 ha ingiunto alla curatela di provvedere entro 60 giorni alla messa in sicurezza dei rifiuti e di predisporre entro 150 giorni un piano di rimozione
degli stessi e un piano di verifica delle matrici ambientali. Con ordinanza contingibile e urgente del sindaco n. 3 del 12 marzo 2014 è stato inoltre ingiunto alla curatela di provvedere entro 120 giorni alla rimozione delle
coperture in cemento-amianto dei capannoni;
(ii) il Fallimento ha impugnato con due distinti ricorsi le predette ordinanze avanti al Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Brescia, formulando istanze cautelari; a seguito del rigetto di tali domande da parte del TAR, confermato dal Consiglio di Stato, e a fronte della perdurante inerzia del Fallimento, il Comune ha pertanto provveduto in via sostitutiva alla messa in sicurezza temporanea dei materiali stoccati presso lo stabilimento ex Selca, avviata in forza di progetto definitivo del luglio 2015 e conclusa nel dicembre 2016; nel 2020 i ricorsi sono stati dichiarati perenti;
(iii) la Provincia di Brescia, con provvedimento del direttore del settore ambiente del 19 marzo 2015, n. 1959, ha diffidato, ai sensi dell’art. 244, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), i soggetti ritenuti responsabili dell’inquinamento alla messa in sicurezza di emergenza e alla presentazione di un piano di caratterizzazione. Tale provvedimento è stato riformato con sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668, ritenendo che la Curatela non potesse essere considerata soggetto responsabile dell’inquinamento.
(iv) Il Comune, prima dell’adozione della predetta sentenza, ha adottato una ordinanza contingibile ed urgente 13 aprile 2017, n. 3, ordinando alla curatela di effettuare tutti gli interventi necessari atti alla messa in sicurezza delle
acque sotterranee finalizzate a garantire il contenimento del pennacchio inquinante e scongiurare la diffusione della contaminazione verso valle idrogeologico…attraverso uno sbarramento idraulico”. La Curatela ha impugnato tale ordinanza innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia che, con sentenza 15 giugno 2021, n. 554, ha rigettato il ricorso;
pronuncia confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 14 marzo 2022, n. 1763.
Vista la sentenza del 26 gennaio 2021, n. 3, con cui l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, superando precedenti contrastanti orientamenti, pronunciandosi con specifico riguardo all’abbandono dei rifiuti, ha affermato che la Curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito “anche quando non prosegue l’attività imprenditoriale” non può andare esente da responsabilità “lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall’attività imprenditoriale dell’impresa cessata”. Diversamente argomentando i costi “finirebbero per ricadere sulla collettività incolpevole, in antitesi non solo con il principio comunitario “chi inquina paga”, affermando dunque il seguente principio di diritto “ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152/2006
e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare”;
Dato atto che:
? successivamente alla richiamata pronuncia dell’Adunanza plenaria Consiglio di Stato, in data 24 aprile 2021 la procedura fallimentare ha rinunciato a liquidare il bene ex art. 104-ter, comma 8, l. fall., sicché la proprietà dell’immobile è stata formalmente trasferita in capo alla società Selca S.p.A., in persona dell’Amministratore Unico, sig. Gennaro Portanova;
? con nota del 25 ottobre 2021 ARPA ha trasmesso, tra gli altri, al Fallimento e al Comune una Relazione Tecnica dalla quale è emersa, oltre alla perdurante presenza dei rifiuti presso il sito, già nota, altresì la situazione di ammaloramento dei capannoni che comporta un esposizione dei rifiuti in essi contenuti e non oggetto
della messa in sicurezza temporanea del 2016 all’azione di eventi meteorici; e una compromissione dello stato dei big bags presenti all’esterno dei capannoni, con rischio di aggravio della contaminazione della matrici ambientali; suggerendo dunque l’attuazione di quanto previsto dall’art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art. 192 del D.Lgs.
152/2006 che impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, stabilendo al comma 3 che “Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai
commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;
Ritenuto che, alla luce dell’art. 192, co. 3 D.Lgs. 152/2006, come inteso dalla richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 3/2021, al divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti si riconnettono gli obblighi di rimozione, di avvio al recupero o smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi che gravano, in via solidale, “con l'autore del fatto, sul proprietario o sui titolari di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente lasciati o depositati detti rifiuti, purché la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo o colpa. Questo riferimento alla titolarità di diritti personali o reali di godimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l'immobile interessato in un
rapporto, anche di mero fatto, che gli consenta - e, per ciò stesso, gli imponga - di esercitare, per la salvaguardia dell'ambiente, una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che il terreno possa essere adibito a discarica abusiva di rifiuti nocivi” (così, ex multis, TAR Milano, 29 aprile 2022, n. 955);
Ritenuto che, anche alla luce della comunicazione di ARPA che ha segnalato la perdurante e aggravata sussistenza di rischio igienico-sanitario derivante dalla presenza dei rifiuti presso il sito, si ritiene necessario e non più differibile l’emanazione dell’ordinanza ex art. 192 , co. 3 del D.Lgs. 152/2006;
Dato atto che in data 15 novembre 2021 è stata notificata comunicazione di avvio del procedimento al curatore fallimentare dott. Ducoli;
Viste le osservazioni del curatore, pervenute in data 15 dicembre 2022, con le quali è stata evidenziata, tra l’altro, la necessità di integrazione del contraddittorio estendendolo alla proprietà del compendio, sul rilievo che l’intervenuta liquidazione del bene avrebbe sollevato la curatela da qualsivoglia responsabilità; nonché contestando la perdurante
disponibilità dell’immobile in capo alla medesima curatela;
Dato atto che in data 2 maggio 2022 è stata notificata comunicazione di avvio del procedimento al sig. Portanova, nella sua qualità di amministratore unico della società Selca S.p.A., proprietaria dell’area a seguito dell’atto di derelizione;
Rilevato che all’esito di tale successiva comunicazione non sono pervenute osservazioni;
Rilevato, quanto alla posizione della curatela fallimentare in ordine alla rilevanza dell’intervenuta liquidazione dell’immobile, che il Consiglio di Stato, nella sentenza resa tra il Comune di Berzo Demo e la medesima curatela fallimentare in data 14 marzo 2022, n. 1463, ha dato atto, conformemente ad altre pronunce, che “rispetto al Curatore fallimentare rilevano gli obblighi e le responsabilità di diritto pubblico, con la conseguenza
che eventuali atti di dismissione dei beni, anche se legittimamente adottati in base all’art. 104-ter della legge fallimentare, andranno considerati come atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2021, n. 4383)”.
Dato atto, quanto al rapporto tra la curatela ed il bene, che in considerazione delle ordinanze emanate dal Comune a partire dal 2010 e mai sospese né riformate, nonché, in ogni caso, alla luce dell’espresso e ormai inequivoco obbligo normativo, sussiste in capo al curatore del Fallimento Selca l’obbligo di provvedere alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi, obbligo che è stato violato, avendo la curatela omesso qualsivoglia cautela e tollerato la perdurante presenza del materiale abbandonato senza curarsi della sorte del medesimo; ciò che la curatela ha continuato a fare anche successivamente alla derelizione, pur perdurando, come visto, la responsabilità di diritto pubblico sorta in conseguenza dell’inerzia tenuta;
Ritenuto che la curatela abbia esercitato nel tempo e ancora eserciti in fatto un potere di accesso e disponibilità al terreno, essendo dunque tuttora nella materiale e concreta possibilità di provvedere alla rimozione e messa in sicurezza dei rifiuti, come confermato:
(i) dal rilievo che, al fine di ottemperare all’ordinanza contingibile ed urgente 13 aprile 2017, n. 3, relativa alla messa in sicurezza delle acque, confermata dal Consiglio di Stato con la già richiamata sentenza, il 10 maggio u.s. il curatore ha presentato un cronoprogramma dei lavori dai quali emerge l’impegno della curatela a realizzare interventi nel sito, così confermando la perdurante sussistenza di un rapporto di fatto tra la Curatela e l’immobile.
(ii) dalla circostanza che non risulta che, a seguito della derelizione, il curatore abbia curato l’immissione nel possesso dell’immobile della società Selca S.p.A., né che la medesima Selca abbia curato ad oggi la gestione del medesimo, essendosi le autorità – ed in particolare modo ARPA – sempre relazionate con il Curatore, come dallo stesso sostenuto nelle osservazioni del 15 dicembre 2021;
(iii) dalla relazione del Comando di Polizia Locale dell’Unione della Valsaviore del 20 ottobre 2021 e dalle stesse osservazioni già richiamate, nelle quale il dott. Ducoli afferma di avere concordato gli accessi al sito con la proprietà Selca, dunque confermando di disporre delle chiavi, per tramite del custode sig. Lieta, e di poter liberamente accedere al sito;
Ritenuto, quanto all’elemento soggettivo, che sia dimostrato che la Curatela ha detenuto il bene per oltre un decennio senza avere assunto alcuna iniziativa volta alla rimozione dei rifiuti, omettendo dunque le cautele doverose per l’adempimento degli obblighi di custodia, con aggravio della situazione ambientale;
Ritenuta la responsabilità, in via solidale con la curatela, della attuale proprietà dell’area che, successivamente alla dismissione e nonostante l’evidente gravità della situazione ambientale, pure ha omesso di assumere la benché minima iniziativa;
Ritenuta la propria competenza (cfr. ex multis, Cons. Stato Sez. II, 5 ottobre 2021, n. 6641; 20 ottobre 2020, n. 6326);
ORDINA
ai sensi dell’art. 192, co. 3, D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni:
- al Fallimento Selca S.p.A, in persona del Curatore pro tempore, dott. Giacomo Ducoli, Via Aldo Moro, n. 5, Breno (Brescia);
- alla proprietà delle aree ex Selca S.p.A., in persona dell’Amministratore Unico;
in solido tra loro, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati e allo smaltimento/recupero degli stessi, previa presentazione di idoneo piano di rimozione/recupero/smaltimento degli stessi, da trasmettere alla scrivente Amministrazione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente.
DISPONE
che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall’art.50 del D.lgs.n°267/2000, nonché a presentare
denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art.255, co. 3 del D.lgs.152/2006";
Il Commissario Straordinario Anna Frizzante
Ultimo aggiornamento:
30/06/2022 19:20:14