Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative allegate :
1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale
A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.
Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.
Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
La sospensione non comporta:
•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.
Per ulteriori informazioni sulla sospensione è possibile consultare la pagina web https://www.poste.it/sospensione-rate-mutuo-bancoposta.html